COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MALACCARI SILVESTRO avverso decisioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MALACCARI SILVESTRO avverso decisioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. RECLAMO DEL CALCIATORE FANINI MARCO avverso decisioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. La Commissione Disciplinare, - visti i reclami come sopra proposti in proprio dai calciatori Malaccari Silvestro e Fanini Marco; - rilevato che l’Arbitro della gara in esame, sig. Mastrocola Fabio della sezione di Macerata, ritualmente convocato per essere ascoltato a chiarimenti da questa Commissione alle riunioni del 4, 11 e 18 giugno 2007, non si presentava, nulla adducendo per la prima assenza, adducendo generici “motivi di lavoro” per le altre due; - ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Procura Arbitrale per le eventuali iniziative di competenza in ordine alla condotta del Direttore di gara, sig. Mastrocola Fabio, nei confronti di questo Organo di giustizia sportiva, difronte al quale, come sopra specificato, non si è presentato, nonostante ripetute convocazioni; - ritenutane la necessità, sospende il presente giudizio e dispone ex art. 27, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, che l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. proceda ai necessari accertamenti e svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti in occasione della gara in epigrafe, con particolare riferimento alle condotte ascritte ai reclamanti. Dispone, altresì, l’invio degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it