COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING PICENA 2004 avverso esito gara Sporting Picena 2004 – Rio Selva, del 3.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING PICENA 2004 avverso esito gara Sporting Picena 2004 – Rio Selva, del 3.11.2007 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 7, l’A.S.D. Sporting Picena 2004 ha proposto rituale reclamo adducendo, anche avanti questa Commissione, che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Marina Marius in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i dovuti accertamenti presso il Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso che il calciatore Marina Marius non era tesserato a favore dell’A.S. Rio Selva alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; • visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Picena 2004, per l’effetto infliggendo all’A. S. Rio Selva la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 (cento/00) all’A.S. Rio Selva; - inibizione per mesi uno al sig. Paolini Remo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Marina Marius.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it