COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso decisioni merito gara Polisportiva “A. Omicioli” Saltara – F.F.C. Folgore Montecchio, del 16.11.2007 – Campionato Regionale Calcio a Cinque, serie C2, gorine “A” – Com. Uff. n. 53 del 21.11.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso decisioni merito gara Polisportiva “A. Omicioli” Saltara – F.F.C. Folgore Montecchio, del 16.11.2007 – Campionato Regionale Calcio a Cinque, serie C2, gorine “A” - Com. Uff. n. 53 del 21.11.2007.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della ammenda di € 60,00 e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva.
Il reclamo è altresì inammissibile, nella parte inerente la richiesta di rettifica del risultato finale della gara, per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva “A. Omicioli” Saltara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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