COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GAGLIARDI EMIDIO avverso sanzioni merito gara Ripaberarda – Villa 2001, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 17 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GAGLIARDI EMIDIO avverso sanzioni merito gara Ripaberarda – Villa 2001, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 17 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 2 novembre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 24 ottobre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. Il gravame è altresì inammissibile causa l’omesso versamento della prescritta tassa reclamo. La Commissione Disciplinare Territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Gagliardi Emidio.
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