COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OASI SANTA MARIA avverso sanzioni merito gara A.S.D. Oasi Santa Maria – Giovani Grottammare, del 4.11.2007 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 13 del 7.11.2007 della Delegazione Distrettuale di San Benedetto del Tronto.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OASI SANTA MARIA avverso sanzioni merito gara A.S.D. Oasi Santa Maria – Giovani Grottammare, del 4.11.2007 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 13 del 7.11.2007 della Delegazione Distrettuale di San Benedetto del Tronto. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il competente Giudice Sportivo Territoriale infliggeva al calciatore Zequaj Shyqyri, tesserato a favore dell’A.S.D. Oasi Santa Maria, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto durante l’incontro emarginato ed al termine dello stesso. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Oasi Santa Maria, invocando per il proprio tesserato una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta da questi realmente tenuta. Infatti, a dire della Reclamante, il calciatore Zequaj si sarebbe limitato a protestare nei confronti del Direttore di gara, senza tuttavia porre in essere gli ulteriori fatti contestatigli. La medesima reclamante richiamava precedenti delibere di Organi di giustizia sportiva che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore Zequaj si rese responsabile di reiterate e smodate proteste nei suoi confronti, al momento dell’espulsione ed al termine dell’incontro, per di più urtandolo provocatoriamente e facendo il gesto di tirargli una scarpa. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro e la Società; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Zequaj sia stato parzialmente ridimensionato nella sua obiettiva gravità - escludendone qualsivoglia contenuto di violenza - e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Oasi Santa Maria, per l’effetto riducendo a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Zequaj Shyqyri. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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