COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. STAFFOLO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Staffolo, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. STAFFOLO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Staffolo, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla S.S.D. Staffolo “per essere, durante la gara, alcuni propri sostenitori venuti a vie di fatto con l’opposta tifoseria, contravvenendo così alle norme antiviolenza attualmente in vigore.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Staffolo, negando, anche avanti questa Commissione, ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere visto, solo al termine dell’incontro e non durante lo stesso, vicino agli spogliatoi, ma al di fuori di essi, da una distanza di ottanta/cento metri, un gruppo di circa dieci persone, tra le quali due Carabinieri, che, urlando, si stavano spingendo. Riferiva altresì di non poter dire se tali schiamazzi fossero indirizzati verso di lui o altri. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara avanti questa Commissione, di dover addivenire alla richiesta di annullamento della sanzione impugnata. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Staffolo annulla l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it