COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Colmuranese – Elfa Tolentino, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 53 del 21.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Colmuranese – Elfa Tolentino, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 53 del 21.11.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla società G.S. Elfa Tolentino, l’ammenda di € 800,00 “per avere, alcuni propri sostenitori, rivolto frasi razziste al Direttore di gara. In campo avverso”. Contro tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S. Elfa Tolentino, lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Ammetteva la Società che il padre di un proprio calciatore - il cui figlio era a terra perché colpito da un avversario con un fallo non rilevato dall’Arbitro - si rivolse, più volte ed ad alta voce, al Direttore di gara insultandolo volgarmente e con contenuto discriminatorio. Negava che tale condotta fosse riconducibile anche ad altri propri sostenitori, peraltro presenti in numero assai esiguo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato, in almeno tre occasioni, insultato da tre o quattro sostenitori della squadra ospitata, i quali lo offesero anche per motivi della sua nazionalità di provenienza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che a norma dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori; • rilevato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, alle società appartenenti alla sfera dilettantistica, si applica l’ammenda da cinquecento a ventimila euro; • ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, in ordine ai fatti loro contestati, per avere questi tenuto una condotta offensiva nei confronti del Direttore di gara costituente altresì discriminazione per motivi di nazionalità; • rilevato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti; • ritenuto tuttavia che appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità, derivandone, pertanto, una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla società G.S. Elfa Tolentino, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 500,00 (cinquecento/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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