COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. avverso sanzioni merito gara Petritoli – Fermana, del 10.11.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 49 del 14.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. avverso sanzioni merito gara Petritoli – Fermana, del 10.11.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 49 del 14.11.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Fermana S.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per aver durante la gara alcuni propri sostenitori colpito un A.A. con sputi ed oggetti senza causare ulteriori conseguenze. In campo avverso.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Fermana S.S.D., negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori, anche sulla base delle attestazioni delle Forze dell’Ordine presenti, e chiedendo una riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni e le conclusioni formulate nel gravame, asserendo altresì di avere intrapreso un dialogo preventivo, anche per la gara in esame, con i propri sostenitori al fine di evitare comportamenti antiregolamentari. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’U.S. Fermana., precisando che un suo Assistente gli riferì di essere stato ripetutamente colpito da sputi e da piccoli oggetti quali sassolini e terriccio. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ascoltati l’Arbitro e la Reclamante;  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;  ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna Reclamante in ordine ai fatti loro contestati;  rilevato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti;  ritenuta la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti ed in particolare del gesto dello sputare che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo, ancor più se trattasi, come nel caso di specie, di Ufficiali di gara. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fermana S.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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