COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. COMUNANZA avverso sanzioni merito gara Caldarola – Comunanza, del 25.11.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 56 del 28.11.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. COMUNANZA avverso sanzioni merito gara Caldarola – Comunanza, del 25.11.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 56 del 28.11.2007.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 6 dicembre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 28 novembre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Comunanza per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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