COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POLLENZA CALCIO avverso sanzioni merito gara A.S.D. Pollenza Calcio – PGS Robur 1905 A.S.D., del 17.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 23 del 21.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. POLLENZA CALCIO avverso sanzioni merito gara A.S.D. Pollenza Calcio – PGS Robur 1905 A.S.D., del 17.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 23 del 21.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 30 novembre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 21 novembre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pollenza Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
