COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A. C. BABBUCCE 1983 avverso sanzioni merito gara Babbucce – Vigor Caprazzino, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A. C. BABBUCCE 1983 avverso sanzioni merito gara Babbucce – Vigor Caprazzino, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ceccarini Diego, tesserato a favore dell’A.C. Babbucce 1983, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nell’incontro de quo, nei confronti dell’Arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Babbucce 1983, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe spinto l’Arbitro involontariamente, in modo del tutto casuale.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Ceccarini qualsivoglia intento o contenuto di violenza.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Ceccarini, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti di violenza.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.C. Babbucce 1983, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Ceccarini Diego a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A. C. BABBUCCE 1983 avverso sanzioni merito gara Babbucce – Vigor Caprazzino, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro."