COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Molini Calcio – Faleria Football Club, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 25 del 28.11.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Molini Calcio – Faleria Football Club, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 25 del 28.11.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ciccalè Giacomo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per condotta violenta nei confronti di un avversario.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Molini Calcio, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato di avere, nell’occasione, espulso il calciatore Ciccalè a seguito di una sua entrata in scivolata, da tergo, su un avversario. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame possa essere accolto solo in parte. Secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico. Con riferimento al caso di specie, nella condotta ascritta al Ciccalè non appaiono sussistenti detti requisiti. La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Molini Calcio, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Ciccalè Giacomo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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