COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LORETO CALCIO PESARO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – Loreto calcio Pesaro, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2007 e n. 31 del 30.11.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LORETO CALCIO PESARO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – Loreto calcio Pesaro, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 30 del 28.11.2007 e n. 31 del 30.11.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ferrera Jason, tesserato per la Loreto Calcio Pesaro A.S.D., la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto durante ed al termine della gara in esame. Lo stesso Giudicante comminava al sig. Alessandrini Federico, tesserato per la medesima Società, la sanzione dell’inibizione fino al 24 dicembre 2007. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Loreto Calcio Pesaro A.S.D., contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento ovvero, accertatane l’eccessività, la riduzione delle sanzioni impugnate. In merito al comportamento ascritto al Ferrera, la Reclamante riteneva corretta la sua espulsione, ma negava quanto contestatogli successivamente. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore Ferrera, espulso per fallo da tergo su un avversario, protestò reiteratamente nei suoi confronti, anche al termine dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione dell’inibizione comminata al sig. Alessandrini Federico fino al 24 dicembre 2007 e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Ferrera, dopo l’espulsione, si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata protesta nei confronti dell’Arbitro, priva di altri e diversi contenuti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dalla Loreto Calcio Pesaro A.S.D., così decide: • lo dichiara inammissibile per la sanzione comminata al sig. Alessandrini Federico; • lo accoglie nella parte inerente la squalifica del calciatore Ferrera Jason, per l’effetto riducendogli la squalifica a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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