COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BORGO MINONNA avverso sanzioni merito gara Aurora Jesi – Borgo Minonna, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BORGO MINONNA avverso sanzioni merito gara Aurora Jesi – Borgo Minonna, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Termentini Paolo, tesserato per l’A.S.D. Borgo Minonna, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver reagito ad un atto di violenza di un giocatore avversario con un calcio alle gambe, procurandogli momentaneo dolore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Borgo Minonna, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. A dire della Reclamante, infatti, il Termentini avrebbe reagito, istintivamente e senza cattiveria, ad uno schiaffo al viso, deliberatamente sferratogli senza motivo da un calciatore avversario. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Termentini responsabile delle violazioni ascrittegli, peraltro non contestate dalla Reclamante; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Borgo Minonna, per l’effetto riducendo la squalifica comminata al calciatore Termentini Paolo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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