COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ARCANGELI DANIELE.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ARCANGELI DANIELE. Con provvedimento del 14 dicembre 2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il sig. Arcangeli Daniele, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore dell’A.S.D. Belforte Calcio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver lo stesso svolto, nelle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007 (dal novembre 2005 al 19 dicembre 2006), attività quale allenatore di fatto in favore dell’A.S.D. Belforte Calcio, pur non essendo in possesso della relativa qualifica, essendo, nello stesso periodo, tesserato per la predetta Società, quale calciatore. Con nota del 20 dicembre 2007 questa Commissione, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti al deferito a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 22 gennaio 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ai sensi del comma 8° dell’art. 30 del Codice di giustizia sportiva. Nei termini di rito, l’Arcangeli presentava una memoria difensiva, con la quale, deducendo la sua piena collaborazione per la ricostruzione dei fatti nonché l’ammissione di responsabilità, chiedeva, in base all’art. 24 del C.g.s., una riduzione delle sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative e determinarle in via equitativa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il deferito. All’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso - che, con atto del 14 dicembre 2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il sig. Arcangeli Daniele, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver lo stesso svolto, nelle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007 (dal novembre 2005 al 19 dicembre 2006), attività quale allenatore di fatto in favore dell’A.S.D. Belforte Calcio, pur non essendo in possesso della relativa qualifica, essendo, nello stesso periodo, tesserato per la predetta Società, quale calciatore; - che, all’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; - che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata della squalifica di giorni quaranta risulta congrua; dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni quaranta al sig. Arcangeli Daniele”. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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