COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO P.G.S. ROBUR 1905 A.S.D. avverso decisioni merito gara Accademia Calcio Montefano – P.G.S. Robur, del 9.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 37 del 20.2.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO P.G.S. ROBUR 1905 A.S.D. avverso decisioni merito gara Accademia Calcio Montefano – P.G.S. Robur, del 9.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 37 del 20.2.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava, tra le altre, alla P.G.S. Robur 1905 A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara de quo con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 100,00. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la P.G.S. Robur 1905 A.S.D., negando ogni addebito a carico dei propri tesserati e chiedendo quindi, anche avanti questa Commissione, la riforma dei provvedimenti impugnati. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo; • ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuta la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame, come sopra proposto dalla P.G.S. Robur 1905 A.S.D., così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio; - lo respinge nel resto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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