COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PESARO CALCIO avverso sanzioni merito gara Verniciatura –Pesaro Calcio, del 23.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 54 del 27.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. PESARO CALCIO avverso sanzioni merito gara Verniciatura –Pesaro Calcio, del 23.2.2008 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Amadori Alessandro, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro al termine dell’incontro emarginato.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pesaro Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere il gesto contestatogli, ma si sarebbe limitato, nel concitato dopo gara, in un momento d’ira, a colpire con una violenta manata una bottiglia di plastica vuota, collocata su un tavolino, che, volando, cadeva accidentalmente, con forza, vicino all’Arbitro, mentre questi rientrava nel proprio spogliatoio.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che, al termine dell’incontro, il calciatore Amadori, posizionato sulla porta del suo spogliatoio, da una distanza di tre o quattro metri, lanciò verso di lui una scarpa, passatagli davanti alle gambe, senza colpirlo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal calciatore Amadori, riconducendo la stessa nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Pesaro Calcio, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Amadori Alessandro a quattro giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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