COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso decisioni merito gara Pievebovigliana – Victoria Strada, del 26.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 104 del 13.2.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso decisioni merito gara Pievebovigliana – Victoria Strada, del 26.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 104 del 13.2.2008. Il 26 gennaio 2008 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria: Pievebovigliana – Victoria Strada, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 1. L’A.S.D. Victoria Strada inoltrava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto dell’errore tecnico in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, il quale, dopo avere allontanato l’Assistente di parte della squadra ospite, senza richiedere la sua sostituzione, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, fosse ripetuta. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto sussistente l’errore tecnico, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione dell’incontro, dandone mandato al competente Comitato Regionale Marche. Avverso la predetta delibera la Polisportiva Pievebovigliana ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato maturato sul campo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, dopo avere allontanato l’Assistente di parte del Victoria Strada, proseguì nella direzione dell’incontro senza un assistente di parte. Precisava di non avere formulato alcun invito alla Società interessata per la sua sostituzione. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la Reclamante e l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. In esito all’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni, deve aversi per accertato che l’Arbitro, dopo avere allontanato l’Assistente di parte della squadra ospitata, non ne disponeva, come dovuto, la sostituzione, decidendo viceversa di proseguire nella direzione dell’incontro senza un assistente di parte. Ciò premesso, la Commissione ritiene che l’errore sopra descritto e dichiarato spontaneamente dall’Arbitro, abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara. In conclusione, devesi ritenere la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pievebovigliana ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it