COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SILVESTRESE avverso decisioni merito gara Monteprandone – Silvestrese, del 17.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 44 del 27.2.2008 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SILVESTRESE avverso decisioni merito gara Monteprandone – Silvestrese, del 17.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 44 del 27.2.2008 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il 17 febbraio 2008 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Terza Categoria, Monteprandone – Silvestrese, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 0. L’A.S.D. Silvestrese inoltrava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso la competente Delegazione Provinciale e, sull’assunto di avere ricevuto dall’Arbitro una distinta di gara della squadra avversaria non regolare, chiedeva l’aggiudicazione dell’incontro a proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione dello stesso. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto l’errore posto a fondamento del gravame come mera irregolarità formale, in quanto i calciatori furono regolarmente identificati dal Direttore di gara e risultando certa l’identità di coloro che presero parte alla gara, respingeva il reclamo disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo, condannando comunque la società Monteprandone al pagamento di € 50,00 di ammenda per non aver compilato integralmente la distinta dei giocatori presentata alla Società avversaria ed all’Arbitro. Avverso la predetta delibera l’A.S.D. Silvestrese ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di aggiudicazione della gara de quo a proprio favore ovvero, in subordine, di ripetizione della stessa. In particolare la Reclamante lamentava di avere ricevuto una lista di gara della squadra avversaria non conforme ai numeri delle maglie dei giocatori schierati in campo, con ciò privandola della possibilità di verificare la loro regolarità e di predisporre le proprie contromisure tecnico-tattiche. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di avere consegnato alle due squadre, prima dell’inizio dell’incontro, le copie delle liste di gara. Subito dopo la squadra del Monteprandone provvedeva ad alcune correzioni dei numeri di maglia, ma schierava in campo i primi undici giocatori indicati in distinta. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non sia meritevole di accoglimento. E’ certamente provato che nella gara in esame sono scesi in campo per il Monteprandone i primi undici calciatori indicati nella lista di gara, anche se con numerazione non progressiva. Orbene, premesso quanto sopra, non può certamente ritenersi che tale irregolarità abbia potuto viziare il regolare svolgimento della gara come erroneamente ritenuto dalla Reclamante. L'irregolare numerazione deve certamente essere sanzionata, come correttamente ha fatto il primo Giudice, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui all'art. 17, comma 6, lett. c) del Codice di giustizia sportiva. In conclusione, deve ritenersi la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Silvestrese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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