COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO URBINO CALCIO S.r.l. avverso sanzioni merito gara Urbino Calcio – B. Fossombrone, del 16.2.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 109 del 20.2.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO URBINO CALCIO S.r.l. avverso sanzioni merito gara Urbino Calcio – B. Fossombrone, del 16.2.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “A” - Com. Uff. n. 109 del 20.2.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Dall’Acqua Bruno, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 26 marzo 2008 per il reiterato comportamento offensivo da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Urbino Calcio S.r.l., deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, nell’indicare il Dall’Acqua come l’autore dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, i realtà posti in essere dal proprio massaggiatore sig. Giovannelli Marco. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riconosciuto, nelle foto dei dirigenti presenti alla gara in esame, mostrategli in forma anonima, come autore dei fatti, il sig. Dall’Acqua Bruno. Riferiva di averlo allontanato per essere questi entrato in campo urlando e protestando nei suoi confronti. Reiterava in tale comportamento anche da fuori del campo, proferendo anche minacce. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenute infondate le tesi difensive della Società in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio e nella espletata ricognizione fotografica; • ritenuto Dall’Acqua Bruno colpevole delle violazioni contestategli, non sussistendo dubbi sul suo riconoscimento da parte dell’Arbitro, né sui comportamenti ascrittigli; • ritenuta l’esattezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Urbino Calcio S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it