COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MOGLIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Mogliano – Montecosaro, del 17.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” – Com. Uff. n. 37 del 20.2.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MOGLIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Mogliano – Montecosaro, del 17.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” - Com. Uff. n. 37 del 20.2.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Boulahya Mohamed, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 per avere, unitamente ad un compagno di squadra - entrambi espulsi - aggredito fisicamente, con spinte e pugni, un calciatore avversario che, sostituito, stava rientrando negli spogliatoi. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Mogliano Calcio, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, in quanto questi non avrebbe partecipato all’aggressione o, comunque, in modo del tutto marginale. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore Boulahya, dopo essere stato espulso, unitamente ad un suo compagno di squadra, aggredì, con spinte e pugni, un giocatore avversario che, sostituito, si trovava nei pressi degli spogliatoi. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al Boulahya e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva, essendo fuori discussione che questi, unitamente ad un suo compagno, aggredì con spinte e pugni un calciatore della squadra avversaria; • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la stessa debba essere ridotta in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Mogliano Calcio, per l’effetto riducendo al 30 aprile 2008 la sanzione della squalifica del calciatore Boulahya Mohamed. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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