COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTECOSARO avverso sanzioni merito gara Mogliano – Montecosaro, del 17.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” – Com. Uff. n. 37 del 20.2.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTECOSARO avverso sanzioni merito gara Mogliano – Montecosaro, del 17.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” – Com. Uff. n. 37 del 20.2.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Montecosaro la sanzione dell’ammenda di € 150,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, i quali, partecipando alla rissa accesasi in campo, impedirono la regolare prosecuzione della gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’.A.S.D. Montecosaro, contestando la veridicità del referto arbitrale e la sanzione pecuniaria impugnata. Deduceva la Reclamante il corretto comportamento tenuto dai dirigenti delle due squadre, i quali si adoperarono al fine di placare gli animi dei propri giocatori e non certo alimentando la contesa come invece contestato. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che i sostenitori delle due squadre entrarono nello spazio antistante gli spogliatoi al fine di fermare due giocatori del Mogliano che stavano picchiando un calciatore del Montecosaro. Gli stessi si limitarono a tale comportamento, con scambio di qualche parola tra loro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base alle dichiarazioni dell’Arbitro, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna Reclamante, peraltro in campo avverso, risultano decisamente ridimensionati nella loro obiettiva gravità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Montecosaro, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società ad € 30,00 (trenta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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