COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°124 del 21/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. UMBERTO ANTONELLI, CAPOROSSI BASILIO, DELLA CIVITANOVESE CALCIO S.r.l. E DELL’A.S.D. CUPRENSE 1933.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°124 del 21/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. UMBERTO ANTONELLI, CAPOROSSI BASILIO, DELLA CIVITANOVESE CALCIO S.r.l. E DELL’A.S.D. CUPRENSE 1933.
Con provvedimento del 5 febbraio 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Antonelli Umberto, Presidente della Civitanovese Calcio S.r.l., e Caporossi Basilio, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Cuprense 1933, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. per aver permesso al sig. Minuti Pasquale, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale con la qualifica di allenatore di base, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, di svolgere l’attività di dirigente accompagnatore, prima per la Società Civitanovese Calcio S.r.l. e successivamente, sempre come dirigente accompagnatore, per l’A.S.D. Cuprense 1933, per la quale, ultima Società, ha svolto anche, a seguito dell’esonero dell’allenatore, le funzioni ai allenatore di fatto, per poi essere, nella stagione sportiva 2007/2008, tesserato quale allenatore;
• la Civitanovese Calcio S.r.l. e l’A.S.D. Cuprense 1933, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti.
Con nota del 21 febbraio 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 17 marzo 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite.
All’inizio del dibattimento, il sig. Caporossi Basilio e l’A.S.D. Cuprense 1933 hanno proposto istanze di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente
ORDINANZA
“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,
premesso
• che, con atto del 5 febbraio 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:
1) Caporossi Basilio, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Cuprense 1933;
2) l’A.S.D. Cuprense 1933,
per rispondere:
- Caporossi Basilio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver permesso al sig. Minuti Pasquale, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale con la qualifica di allenatore di base, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, di svolgere l’attività di dirigente accompagnatore, prima per la Civitanovese Calcio S.r.l. e successivamente, sempre come dirigente accompagnatore, per l’A.S.D. Cuprense 1933, per la quale ultima Società ha svolto anche, a seguito dell’esonero dell’allenatore, le funzioni ai allenatore di fatto, per poi essere, nella stagione sportiva 2007/2008, tesserato quale allenatore;
- l’A.S.D. Cuprense 1933, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al suo Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
• che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs;
• che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato
- che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
- che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
- Caporossi Basilio: sanzione base mesi sei di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due;
- A.S.D. Cuprense 1933: sanzione base € 1.000,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 350,00 (trecentocinquanta/00);
dispone
l’applicazione delle seguente sanzioni:
- Caporossi Basilio: mesi due di inibizione;
- A.S.D. Cuprense 1933: € 350,00 di ammenda;
dispone altresì
di procedersi oltre nei confronti del sig. Antonelli Umberto e della Civitanovese Calcio S.r.l.”
Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, è intervenuta la Procura Federale, la quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del sig. Antonelli Umberto e della Civitanovese Calcio S.r.l. e l’irrogazione delle sanzioni rispettivamente dell’inibizione per mesi due e l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
L’Antonelli, deducendo la propria completa estraneità ai fatti contestati, nonché la propria buona fede, non essendo stato messo a conoscenza che il Minuti fosse tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico Federale allorché lo stesso fu tesserato come dirigente, ha chiesto il proscioglimento dalle accuse per sé e, conseguentemente, per la sua Società.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento;
• ritenuta provata la responsabilità disciplinare contestata al sig. Antonelli Umberto, Presidente della Civitanovese Calcio S.r.l., in particolare per avere permesso che il sig. Minuti Pasquale, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico Federale, si tesserasse come dirigente per la propria Società in violazione dell’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, non avendo il medesimo allenatore chiesto ed ottenuto la prescritta sospensione;
• ritenuto che a tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la responsabilità diretta della Civitanovese Calcio S.r.l..
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni:
a) inibizione per mesi uno al sig. Antonelli Umberto;
b) ammenda di € 200,00 (duecento/00) alla Civitanovese Calcio S.rl..
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