COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°43 del 31/10/2007 . 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL AMATRICE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Atletico Bivio Cascinare – Futsal Amatrice, del 12.10.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°43 del 31/10/2007 . 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL AMATRICE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Atletico Bivio Cascinare – Futsal Amatrice, del 12.10.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Galli Mario, tesserato per l’A.S.D. Futsal Amatrice Calcio a 5, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver reagito ad un avversario schiaffeggiandolo e tentando di colpirlo con un calcio ad una gamba”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Amatrice Calcio a 5, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, quindi, l’annullamento ovvero una congrua riduzione della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante che, nell’occasione, il Galli non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma sarebbe inevitabilmente caduto sopra l’avversario che lo stava trattenendo, senza null’altro. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso, al ventiquattresimo minuto del secondo tempo, il calciatore Galli per avere questi reagito ad un gesto di violenza subito ad opera di un avversario, dandogli uno schiaffo e cercando, senza riuscirvi, di colpirlo ulteriormente con un calcio. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ascoltati l’Arbitro e la Reclamante;  udito nella camera di consiglio il Giudice relatore;  ritenuta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Reclamante, la condotta posta in essere dal Galli violenta e quindi punibile ai sensi dell’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva;  ritenuto, ai fini della quantificazione della sanzione, che il fatto di violenza posto in essere in reazione al fatto violento altrui rappresenta un fatto da punire con minor rigore rispetto a quello commesso in via di azione;  ritenuto di poter aderire pertanto alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Amatrice Calcio a 5, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Galli Mario. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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