COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°43 del 31/10/2007 . 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO BIVIO CASCINARE avverso sanzioni merito gara A.S.D. Atletico Bivio Cascinare – Futsal Amatrice, del 12.10.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 31/10/2007
.
1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ATLETICO BIVIO CASCINARE avverso sanzioni merito gara A.S.D. Atletico Bivio Cascinare – Futsal Amatrice, del 12.10.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 27 ottobre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 17 ottobre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Bivio Cascinare per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
