COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO J.R.V.S. ASCOLI “1966” avverso decisioni merito gara A.S.D. Santa Maria – J.R.V.S. Ascoli, del 14.10.207 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F” – Com. Uff. n. 16 del 17.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007
1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO J.R.V.S. ASCOLI “1966” avverso decisioni merito gara A.S.D. Santa Maria – J.R.V.S. Ascoli, del 14.10.207 – Campionato Provinciale Juniores, girone “F” – Com. Uff. n. 16 del 17.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 25 ottobre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 17 ottobre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla J.R.V.S. Ascoli “1966” per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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