COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SORI STEFANO avverso sanzioni merito gara Monte San Pietrangeli – Visso, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007
1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE SORI STEFANO avverso sanzioni merito gara Monte San Pietrangeli – Visso, del 13.10.2007 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche comminava al calciatore Sori Stefano, tesserato per l’A.S.D. Visso, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2008 per il comportamento da questi tenuto nella gara emarginata nei confronti dell’Arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi.
Avvicinatosi all’Arbitro, a suo dire, al solo fine di invitarlo alla calma in un momento delicato della gara, ne richiamava l’attenzione appoggiandogli le mani sulle spalle, senza alcun intento e/o comportamento intimidatorio né tantomeno violento e/o aggressivo.
Ammetteva di essere stato poi allontanato dai propri compagni di squadra a causa del suo insistere nel chiedere spiegazioni all’Arbitro in merito alla sua espulsione.
Alla richiesta audizione, il Sori ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, riferendo altresì di avere, a fine gara, chiesto scusa all’Arbitro per l’accaduto.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il calciatore Sori, entrato in campo dalla panchina per circa un metro, gli afferrò le braccia tirandolo per uno o due metri verso di lui. Liberatosi dalla presa, gli mostrò il cartellino rosso che il Sori cercò di prendere con gesto rabbioso, non riuscendovi per il tempestivo suo arretramento. A fine gara, invitato dal suo Presidente, il Sori gli chiese scusa dandogli la mano, afferrandogli nuovamente il braccio con l’altra, sia pur senza provocargli dolore.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che il comportamento del calciatore, indubbiamente riprovevole, sia stato ricondotto dall’Arbitro, nelle dichiarazioni rese a questa Commissione, in un ambito sicuramente meno violento e grave, attesa la comprovata modesta intensità della violenza così come valutata dallo stesso Direttore di gara;
• ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì, ai fini disciplinari che qui interessano, dell’aspetto soggettivo della condotta posta in essere dal calciatore.
P.Q.M.
in accoglimento del gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Sori Stefano, gli riduce la sanzione della squalifica al 20 febbraio 2008.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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