COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO GOSTOLI E DELL’A.S.D. BELFORTE CALCIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO GOSTOLI E DELL’A.S.D. BELFORTE CALCIO. Con provvedimento del 13 settembre 2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • il primo, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Belforte Calcio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, lett. Ca) e Cb) del Regolamento per il Settore Tecnico, per aver fatto allenare la prima squadra, dal novembre 2005 al dicembre 2006, da un soggetto sprovvisto della prescritta abilitazione; • l’A.S.D. Belforte Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente ed al tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva. Con nota del 10 ottobre 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 5 novembre 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il Dirigente deferito. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alla sanzione dell’inibizione per mesi sei per Gostoli Francesco ed alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per l’A.S.D. Belforte Calcio. Il Gostoli, esponendo i motivi di emergenza che portarono ai fatti imputati, si rimetteva a giustizia. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e del Dirigente deferito, intervenuto in dibattimento; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che dall’esame degli atti emerge che il Gostoli, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Belforte Calcio, nella stagione sportiva 2005/2006, a seguito delle dimissioni dell’allenatore Dori Alessandro, nel novembre 2005 affidò la direzione tecnica della prima squadra al sig. Arcangeli Daniele, giocatore più anziano ed esperto ma non abilitato allenatore, confermandolo poi per la stagione sportiva successiva del 2006/2007, nella quale, nel dicembre 2006, lo stesso conseguiva l’abilitazione quale allenatore di base; • ritenuto che la condotta del Gostoli costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà, correttezza e probità tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che a tale declaratoria consegue la responsabilità diretta ed oggettiva dell’A.S.D. Belforte Calcio ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del deferimento in epigrafe, così decide: - commina al sig. Gostoli Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi sei; - commina all’A.S.D. Belforte Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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