COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. NOVILARA CALCIO avverso sanzioni merito gara Novilara – Frontonese, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. NOVILARA CALCIO avverso sanzioni merito gara Novilara – Frontonese, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche comminava ai calciatori Di Cecchi Enrico e Rincicotti Michele, tesserati entrambi per la società G.S. Novilara Calcio, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive ciascuno, per il comportamento dagli stessi tenuto nella gara de quo nei confronti dell’Arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società G.S. Novilara Calcio, invocando per i propri tesserati, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione delle sanzioni loro inflitte, ritenute eccessive alla luce delle condotte dagli stessi effettivamente tenute. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai calciatori sanzionati, precisando che in entrambe le condotte non ci fu violenza, essendosi gli stessi limitati a protestare smodatamente, prendendolo il Rincicotti per le spalle ed il Di Cecchi per un braccio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del Direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, consentono di escludere ogni connotato violento alle condotte ascritte ai calciatori sanzionati; • ritenuto che le mani sulle spalle dell’arbitro da parte del Rincicotti e la presa per il braccio del Di Cecchi devono essere ricompresi – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dai giocatori e non contestata; • ritenuto che sanzione adeguata a tale condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa risulta essere la squalifica per quattro giornate di gara. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Novilara Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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