COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso decisioni merito gara Elfa Tolentino – Victoria Strada, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso decisioni merito gara Elfa Tolentino – Victoria Strada, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007. L’Arbitro della gara de quo riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 47° minuto del primo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, adottava, tra gli altri, i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati della società G.S. Elfa Tolentino, tutti “per aver partecipato ad una rissa accesasi in campo tra i componenti le due squadre”: - inibizione fino al 26 dicembre 2007 al sig. Ferretti Mauro, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al sig. Tordini Paolo, assistente di parte dell’Arbitro; - squalifica per quattro gare effettive ai calciatori Prosperi Paolo e Domizi Andrea. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la società G.S. Elfa Tolentino, negando ogni addebito a carico dei propri tesserati e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione delle sanzioni impugnate. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che: - alcuni componenti della panchina dell’Elfa Tolentino, tra i quali Prosperi, Domizi e Ferretti, rispondendo ai suoi insulti, si portarono minacciosamente contro un calciatore della squadra avversaria, il quale per tutta risposta colpì con un pugno al viso il Prosperi, facendolo cadere a terra; - gli altri venivano poi tenuti lontani ed aggrediti da altro calciatore del Victoria Strada; - Tordini, nell’occasione Assistente di parte dell’arbitro, autorizzato ad entrare in campo per soccorrere un calciatore della propria squadra, si diresse di corsa verso la mischia dei calciatori che intanto si era formata in campo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto dalla società G.S. Elfa Tolentino, così decide: - riduce al sofferto la sanzione della squalifica dei calciatori Prosperi Paolo e Domizi Andrea; - riduce al 30 novembre 2007 la sanzione dell’inibizione del dirigente Tordini Paolo; - riduce al 15 novembre 2007 la sanzione dell’inibizione del dirigente Ferretti Mauro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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