COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso esito gara Passo Treia – Settempeda, del 26.10.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie D, girone “F”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso esito gara Passo Treia – Settempeda, del 26.10.2007 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie D, girone “F”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 9 a 4, la S.S.D. Settempeda ha proposto rituale reclamo adducendo, anche avanti questa Commissione, che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Sasivari Spend in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’A.S.D. Passo Treia, controinteressata, con missiva del 6 novembre 2007, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, adducendo la propria buona fede. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso inconfutabilmente che il calciatore Sasivari Spend non era tesserato a favore dell’A.S.D. Passo Treia alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; • visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Settempeda, per l’effetto infliggendo all’A. S.D. Passo Treia la sanzione sportiva della perdita per 0 a 6 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 all’A.S.D. Passo Treia; - inibizione per mesi uno al sig. Milanesi A. Gaston, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Sasivari Spend.
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