COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VICTORIA STRADA avverso decisioni merito gara Elfa Tolentino – Victoria Strada, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VICTORIA STRADA avverso decisioni merito gara Elfa Tolentino – Victoria Strada, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007. L’Arbitro della gara de quo riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 47° minuto del primo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevato il preannuncio di reclamo di entrambe le Società interessate, si riservava la decisione in merito alla gara, adottando, tra gli altri, i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati dell’A.S.D. Victoria Strada, tutti “per aver partecipato ad una rissa accesasi in campo tra i componenti le due squadre”: - inibizione fino al 26 dicembre 2007 al sig. Marasca Diego, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per quattro gare effettive ai calciatori Angelucci Valerio, Bolletta Sauro, Donadio Emanuele, Mosconi Maurizio e Villani Michele; Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Victoria Strada, chiedendone la revoca. Negava la reclamante ogni addebito a carico dei propri tesserati, attribuendo la totale responsabilità dell’accaduto ai calciatori, dirigenti ed all’Assistente di parte della squadra avversaria. La medesima Società chiedeva altresì, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, l’aggiudicazione della gara a proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione della stessa. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati sanzionati, i quali parteciparono attivamente alla rissa accesasi in campo nell’incontro in esame. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame relativamente alle emanande decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in merito all’esito gara, per le quali lo stesso si è riservato, in quanto, anche nel diritto sportivo, sono impugnabili soltanto i provvedimenti decisori adottati dagli Organi della Giustizia Sportiva e non anche quelli meramente ordinatori, che non implicano, come nel caso di specie, decisioni in senso tecnico; • ritenuto che la gravità delle condotte poste in essere dai tesserati sanzionati, giustifica appieno la misura delle pene loro inflitte dal primo Giudice, le cui decisioni pertanto non possono essere riformate. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Victoria Strada ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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