COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BARGOTTO 2000 avverso sanzioni merito gara Bargotto 2000 – Pesaro Calcio, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 20 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BARGOTTO 2000 avverso sanzioni merito gara Bargotto 2000 – Pesaro Calcio, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 20 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Foglietta Bruno, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Bargotto 2000, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata. A dire della Reclamante, il Foglietta si sarebbe limitato, come peraltro anche altri calciatori, a chiedere insistentemente spiegazioni al Direttore di gara, ma senza alcun intento minaccioso o irriguardoso né tantomeno violento. La stessa Reclamante avanzava l’ipotesi dell’errore di persona in cui sarebbe incorso l’Arbitro. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Foglietta, identificato con assoluta certezza, confermando altresì il tentativo di questi di colpirlo con delle manate al volto, non riuscendovi perchè trattenuto dal suo capitano. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto, dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, che risulta provata la responsabilità del calciatore Foglietta in ordine ai fatti ascrittigli; • ritenuta infondata la tesi difensiva in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, vanificata dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio; • ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Foglietta per come accertata, alla luce dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Bargotto 2000, per l’effetto riducendo al 30 marzo 2008 la sanzione della squalifica del calciatore Foglietta Bruno. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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