COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Staffolo, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Staffolo, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 43 del 31.10.2007.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 9 novembre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 31 ottobre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
