COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. CAMPOBASSI NANDO avverso sanzioni merito gara Candia Baraccola Aspio – Brandoni Calcio Dorica, del 28.10.2007 – Campionato Provinciale Allievi – Com. Uff. n. 19 del 31.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. CAMPOBASSI NANDO avverso sanzioni merito gara Candia Baraccola Aspio – Brandoni Calcio Dorica, del 28.10.2007 – Campionato Provinciale Allievi – Com. Uff. n. 19 del 31.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona infliggeva al sig. Campobassi Nando, nell’occasione Dirigente addetto agli Ufficiali di gara dell’A.S.D. Polisportiva Candia Baraccola Aspio, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2007 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Campobassi Nando, deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, nell’indicarlo come l’autore dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo. Alla richiesta audizione, il reclamante affermava nuovamente la sua estraneità ai fatti, indicando come autore degli stessi il sig. Tesei Sandro. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riconosciuto, nelle foto dei dirigenti presenti alla gara in esame, mostrategli in forma anonima, come autore dei fatti, erroneamente ascritti all’odierno Reclamante, il sig. Tesei Sandro, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, precisando altresì che il sig. Campobassi si limitò a ritirare i documenti della sua squadra aspettando davanti alla porta, senza entrare nello spogliatoio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’Arbitro ed il Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il gravame possa essere accolto in ragione delle motivazioni ivi addotte, essendo emerso, dall’espletata istruttoria, lo scambio di persona in cui è incorso il Direttore di gara, il quale erroneamente attribuiva al Campobassi i comportamenti posti in essere nei suoi confronti dal sig. Tesei Sandro. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Campobassi Nando, per l’effetto annullando l’impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti del presente giudizio al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione ai fatti ascrivibili al sig. Tesei Sandro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it