COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE ‘73 avverso sanzioni merito gara Pietralacroce – Olympia Calcio a 5, del 9.11.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 49 del 14.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°53 del 21/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE ‘73 avverso sanzioni merito gara Pietralacroce – Olympia Calcio a 5, del 9.11.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” - Com. Uff. n. 49 del 14.11.2007. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gara del proprio calciatore Sciocchetti Luca e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pietralacroce ‘73 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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