COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIANACCIO avverso esito gara Pianaccio – Pontesasso, del 30.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIANACCIO avverso esito gara Pianaccio – Pontesasso, del 30.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 4, l’A.S.D. Pianaccio ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pompei Alessandro in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo lo stesso arbitro tesserato per la F.I.G.C.. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso l’A.I.A. - C.R.M. e l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è emerso che il calciatore Pompei Alessandro risulta regolarmente tesserato per l’U.S. Pontesasso alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al suo tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pianaccio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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