COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. TESEI SANDRO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Candia Baraccola Aspio – Bandoni Calcio Dorica, del 28.10.2007 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” – Com. Uff. n. 24 del 28.11.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. TESEI SANDRO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Candia Baraccola Aspio – Bandoni Calcio Dorica, del 28.10.2007 – Campionato Provinciale Allievi, girone “B” - Com. Uff. n. 24 del 28.11.2007 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Tesei Sandro, dirigente della Polisportiva Candia Baraccola Aspio, la sanzione dell’inibizione fino al 28 gennaio 2008 per il comportamento ascrittogli nei confronti dell’Arbitro, al termine della gara de quo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il tesserato sanzionato, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva il Tesei di aver criticato, a fine gara, il metro arbitrale adottato dall’Arbitro, senza tuttavia entrare nel suo spogliatoio né assumere comportamenti irriguardosi nei suoi confronti né giungere ad alcun contatto fisico con il medesimo. In via istruttoria, il Reclamante chiedeva, tra l’altro, il contraddittorio ovvero il confronto con il Giudice di gara, formulando altresì istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo un dirigente della squadra avversaria. Alla richiesta audizione il Reclamante asseriva di avere, al termine dell’incontro, cercato di parlare con l’Arbitro, attirandone l’attenzione anche toccandolo sull’avambraccio, per invitarlo a prestare più attenzione ad eventuali infortuni dei calciatori in campo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Tesei, al termine dell’incontro, protestò nei suoi confronti, per circa uno o due minuti, afferrandolo con forza per un braccio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rigettata la richiesta istruttoria del Reclamante di contraddittorio con l’Arbitro in quanto espressamente non consentita a norma dell’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli ulteriori accertamenti istruttori sollecitati dal Reclamante; • ritenuta, in punto di fatto, provata la responsabilità del Tesei, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro; • ritenuto, ai fini disciplinari, che qui interessano, e quindi avuto riguardo all’aspetto soggettivo del suo comportamento, che il dirigente Tesei non abbia avuto l’intenzione di porre in essere alcun atto di violenza nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto in proprio, riduce la sanzione dell’inibizione del sig. Tesei Sandro al 28 dicembre 2007. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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