COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BLACK & WHITE MAGIC avverso sanzioni merito gara P.U. Mandolesi – Black & White Magic, del 30.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 27 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BLACK & WHITE MAGIC avverso sanzioni merito gara P.U. Mandolesi – Black & White Magic, del 30.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” - Com. Uff. n. 27 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ricci Luigi, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito con una gomitata un avversario.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Black & White Magic, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che il proprio calciatore, nell’occasione, commise solo un fallo di gioco per divincolarsi dall’avversario. Alla disposta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Ricci per avere questi colpito con una gomitata al volto, nel tentativo di divincolarsi, l’avversario che lo aveva afferrato, da tergo, per le braccia. Lo stesso calciatore colpito non riportava alcuna conseguenza e, dopo l’intervento dei sanitari, riprendeva regolarmente l’incontro. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame sia meritevole di accoglimento. Secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico. Con riferimento al caso di specie, nella condotta ascritta al Ricci non appaiono sussistenti detti requisiti. La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Black & White Magic, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Ricci Luigi. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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