COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Osimo Stazione – Monserra, del 24.11.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 56 del 28.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°68 del 19/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Osimo Stazione – Monserra, del 24.11.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 56 del 28.11.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Lucanero Fabrizio, tesserato per l’Osimo Stazione Calcio A.S.D., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro durante ed al termine dell’incontro in esame Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Osimo Stazione Calcio A.S.D., chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, a fine gara, si sarebbe limitato a chiedere, compostamente, alcuni chiarimenti all’Arbitro, senza contenuti irriguardosi. All’odierna riunione, fissata a seguito di mancata presenza a quella del 10 dicembre u.s., il Direttore di gara, ritualmente convocato, non si presentava. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Lucanero vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’Osimo Stazione Calcio A.S.D., per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Lucanero Fabrizio a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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