COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO USAV PESARO avverso sanzioni merito gara Marotta Calcio – USAV Pesaro, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 32 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO USAV PESARO avverso sanzioni merito gara Marotta Calcio – USAV Pesaro, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 32 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 15 dicembre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 5 dicembre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’USAV Pesaro per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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