COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. PORT CAFE’ avverso sanzioni merito gara La Vela Rossobleu – Port Cafè, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 27 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°75 del 03/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. PORT CAFE’ avverso sanzioni merito gara La Vela Rossobleu – Port Cafè, del 1.12.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “I” – Com. Uff. n. 27 del 5.12.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 13 dicembre 2007, quindi oltre i sette giorni successivi al 5 dicembre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Port Cafè per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
