COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°79 del 09/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA MONTEPRANDONE avverso esito gara Real Team – Polisportiva Monteprandone, del 9.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” .
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°79 del 09/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA MONTEPRANDONE avverso esito gara Real Team – Polisportiva Monteprandone, del 9.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” .
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva,
DICHIARA
inammissibile il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Monteprandone per difetto di contraddittorio.
Si incameri la tassa reclamo.
