COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 13 del 10.10.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 13 del 10.10.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Velluti Alessio la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’Arbitro a fine gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Pgs Vigor Sma, deducendo: a) l’insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio; b) la violazione del principio del contraddittorio, per non avere, il primo Giudice, provveduto all’audizione del calciatore sanzionato; c) l’assoluta estraneità del Velluti ai fatti contestatigli. La medesima Reclamante concludeva, pertanto, chiedendo la revoca ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  letta la Relazione della Procura Federale della F.I.G.C.;  udito nella camera di consiglio il Giudice relatore;  ritenute palesemente destituite di ogni fondamento le censure formulate dalla Reclamante, al cui riguardo è appena il caso di ricordare che norma dell’art. 29 del Codice di giustizia sportiva, i Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe …., sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;  rilevato che dalla Relazione dell’Organo federale inquirente emerge, con assoluta certezza, la responsabilità del Velluti - inizialmente scambiato con il proprio compagno di squadra Fanini Marco - in ordine ai fatti contestatigli;  ritenuto tuttavia che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, dovendo ricondurre il comportamento del Velluti nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e sanzionarlo nel minimo edittale. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova PGS Vigor SMA, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Velluti Alessio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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