COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso esito gara Monteluponese – Vigor Sma, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” .

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso esito gara Monteluponese – Vigor Sma, del 13.10.2007 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” . Con nota del 15 ottobre 2007 l’U.S.D. Monteluponese preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso l’esito della gara indicata in epigrafe. La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito. LA COMMISSIONE visto l’art. 33, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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