COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso esito gara Monteluponese – Vigor Sma, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” .
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso esito gara Monteluponese – Vigor Sma, del 13.10.2007 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” .
Con nota del 15 ottobre 2007 l’U.S.D. Monteluponese preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso l’esito della gara indicata in epigrafe.
La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito.
LA COMMISSIONE
visto l’art. 33, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso esito gara Monteluponese – Vigor Sma, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” ."