COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MOLINO avverso sanzioni merito gara Real Molino – Recanati Calcio, del 5.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 13 del 10.10.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MOLINO avverso sanzioni merito gara Real Molino – Recanati Calcio, del 5.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 13 del 10.10.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata comminava al calciatore Di Battista Luca, tesserato per l’A.S.D. Real Molino, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento offensivo e minaccioso successivamente dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Molino, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una drastica riduzione della sanzione impugnata. Asseriva la Reclamante che il Di Battista, colpito da dietro da due avversari, non sanzionati, si rivolse al Direttore di gara con tono alterato, ma non minaccioso. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Di Battista. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ascoltati l’Arbitro e la Reclamante;  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;  ritenuta pertanto provata la responsabilità del calciatore Di Battista in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Real Molino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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