COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. AVIS MONTECALVO avverso esito gara Avis Montecalvo – Villa San Martino, del 7.10.2007 – Campionato Regionale di Seconda categoria. Girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. AVIS MONTECALVO avverso esito gara Avis Montecalvo – Villa San Martino, del 7.10.2007 - Campionato Regionale di Seconda categoria. Girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, la S.S. Avis Montecalvo ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Cerbella Marco in posizione irregolare in quanto squalificato, nella scorsa stagione sportiva, per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 158 dell’8 giugno 2007 del Comitato Regionale Marche, e non ancora scontata avendo preso parte a tutte le gare di Campionato della stagione sportiva in corso. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;  esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato quanto segue: a) il calciatore Cerbella Marco, tesserato anche nella passata stagione sportiva per la S.S. Villa San Martino, è stato ammonito nelle gare play-off disputate in data 20 e 27 maggio 2007; b) lo stesso calciatore non ha preso parte alla successiva gara del 2 giugno; c) nella gara del 6 giugno è stato nuovamente ammonito; d) con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 158 il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche lo riportava tra i calciatori squalificati per una gara per recidività in ammonizione, indicando “III° infrazione”;  rilevato che, a norma del 12° comma, lett. c), dell’art. 14 (oggi art. 19, comma 13, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, la seconda ammonizione, nelle gare play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti, determina l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;  ritenuto, per quanto sopra emerso, che il Cerbella, erroneamente inserito tra i calciatori squalificati per una gara a seguito della terza ammonizione, ha scontato l’automatica squalifica, conseguente alle due ammonizioni ricevute negli incontri del 20 e 27 maggio, non prendendo parte alla successiva gara spareggio del 2 giugno, da ritenersi equiparata, ai fini che qui interessano, a gara play-off, come espressamente disposto dal Comitato Regionale Marche;  rilevato altresì che l’ulteriore ammonizione comminata allo stesso calciatore nella gara del 6 giugno è divenuta inefficace al termine della scorsa stagione sportiva ai sensi dell’art. 14, 8° comma, (oggi art. 19, 9° comma) del Codice di giustizia sportiva;  ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame, per quanto attiene alla ridetta squalifica, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Avis Montecalvo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it