COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANIBALDI ALDO E DELLA S.S.D. SETTEMPEDA, DEL SIG. TIBERI ANTONIO E DELL’A.S.D. REAL SASSOFERRATO GENGA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANIBALDI ALDO E DELLA S.S.D. SETTEMPEDA, DEL SIG. TIBERI ANTONIO E DELL’A.S.D. REAL SASSOFERRATO GENGA. Con provvedimento dell’11 luglio 2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: • Anibaldi Aldo, presidente della S.S.D. Settempeda, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, perché responsabile – nella sua qualifica e sottoscrivendo la richiesta di tesseramento del sig. Spuri Sergio quale “consigliere accompagnatore ufficiale” - dell’artificio formale mediante il quale il sig. Spuri, nel corso della stagione sportiva 2005/2006, ha svolto, in via di fatto ed in assenza di tesseramento, le funzioni di allenatore titolare della prima squadra della S.S.D. Settempeda, della quale solo formalmente risultava essere allenatore il sig. Sfrappini Francesco; • Tiberi Antonio, presidente dell’A.S.D. Real Sassoferrato Genga, per aver tesserato il sig. Spuri Sergio in vigenza di tesseramento dello stesso per altra società; • la S.S.D. Settempeda e l’A.S.D. Real Sassoferrato Genga ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni ascritte ai loro Presidenti e tesserati sigg. Spuri Sergio e Sfrappini Francesco. Con nota del 26 settembre 2006 questa Commissione, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 23 ottobre 2006, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva. Nei termini di rito il Tiberi e l’A.S.D. Real Sassoferrato Genga presentavano proprie memorie difensive, con le quali, deducendo la totale estraneità ai fatti loro contestati, chiedevano il proscioglimento da ogni addebito. Allegando la relativa documentazione, gli stessi asserivano di avere tesserato lo Spuri in data 10 ottobre 2005 e non il 31 ottobre 2005, quindi prima della S.S.D. Settempeda e che lo stesso, allorché si vincolava per quella Società, non era più un proprio tesserato, avendo egli, in data 12 ottobre 2005, rassegnato le dimissioni da allenatore e la Società richiesto l’annullamento del suo tesseramento al Comitato Regionale Marche. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e, per le parti deferite, il sig. Tiberi Antonio in proprio e quale presidente dell’A.S.D. Real Sassoferrato Genga, assistiti da proprio legale di fiducia. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati all’Anibaldi ed alla S.S.D. Settempeda, chiedeva dichiararsi la loro responsabilità, con condanna all’inibizione per mesi tre per il Presidente ed all’ammenda di € 200,00 per la Società. Chiedeva viceversa il proscioglimento per il Tiberi e l’A.S.D. Real Sassoferrato Genga. Il Tiberi e l’A.S.D. Real Sassoferrato Genga, richiamando le loro memorie, si rimettevano alle conclusioni ivi formulate. La Commissione, ritenutane l’opportunità, sospendeva il procedimento disponendo l’acquisizione della copia del fascicolo e dell’emananda decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in relazione al deferimento del sig. Spuri Sergio vertente sui medesimi fatti. Ricevuta, in data 8 ottobre 2007, la richiesta documentazione, la Commissione fissava l’odierna riunione per la prosecuzione del procedimento. Alla riunione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura Federale, nessuno per i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale, anche alla luce della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ribadiva le richieste di proscioglimento per il Tiberi e l’A.S.D. Real Sassoferrato Genga e di pena per l’Anibaldi e la S.S.D. Settempeda già formulate. Alla medesima riunione il procedimento veniva trattenuto per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti intervenuti; • letta la delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; • rilevato che il sig. Spuri Sergio, per sua stessa ammissione, nella stagione sportiva 2005/2006 ha ricoperto l’incarico di allenatore dell’A.S.D. Real Sassoferrato Genga e, poi, un incarico dirigenziale per la S.S.D. Settempeda; • rilevato altresì che lo stesso Spuri, in violazione degli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ha svolto, nella stagione sportiva 2005/2006, in via di fatto, attività di allenatore per la S.S.D. Settempeda in presenza di tesseramento quale consigliere, ma in assenza di tesseramento quale tecnico della predetta Società; • ritenute, al tempo stesso, integrate le fattispecie di responsabilità del presidente Anibaldi Aldo e della Società, previste dalle norme Federali, per il sopracitato artifizio formale di cui al deferimento, che pertanto, sul punto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • rilevato altresì che nessuna responsabilità emerge a carico del Tiberi e, quindi, dell’A.S.D. Real Sassoferrato Genga in merito al tesseramento dello Spuri, avvenuto a proprio favore, come tecnico, in data 10 ottobre 2005 e non 31 ottobre 2005, come erroneamente asserito dalla Procura Federale nell’atto di contestazione, e quindi prima del 17 ottobre 2005, data del tesseramento dello Spuri, come dirigente, per la S.S.D. Settempeda. P.Q.M. in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, delibera quanto segue: a) commina al sig. Anibaldi Aldo la sanzione dell’inibizione per mesi tre; b) commina alla S.S.D. Settempeda la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); c) proscioglie dagli addebiti contestati il sig. Tiberi Antonio e l‘A.S.D. Real Sassoferrato Genga. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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