COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 26/09/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FANINI MARCO avverso sanzioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 26/09/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FANINI MARCO avverso sanzioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Fanini Marco, tesserato per l’A.S.D. Real Muscolina, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, “per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’Arbitro a fine gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Fanini, contestando la veridicità del referto arbitrale e deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, avendogli ascritto comportamenti allorché egli non si trovava più sul campo di gara. Il reclamante concludeva pertanto chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato; in via subordinata, una riduzione della sanzione comminatagli, ritenuta comunque manifestamente eccessiva in considerazione di precedenti analoghi, della natura delle contestazioni e della palese inattendibilità del rapporto arbitrale. Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le istanze ivi formulate. Stante l’indisponibilità dell’Arbitro, questa Commissione, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 165 del 21 giugno 2007, disponeva i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per la completa ricostruzione della condotta ascritta al reclamante in occasione della gara de quo. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito il reclamante;  letta la Relazione della Procura Federale della F.I.G.C. dalla quale emerge l’assoluta estraneità del calciatore Fanini in ordine ai fatti contestatigli, per averlo l’Arbitro scambiato con il suo compagno di squadra n. 7 Velluti Alessio;  ritenuto pertanto di dover annullare la decisione impugnata con invio degli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata per i provvedimenti di competenza in ordine al comportamento ascritto al calciatore Velluti Alessio. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Fanini Marco, annulla l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata per i provvedimenti di competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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