COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 26/09/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CINGOLI CALCIO A.S.D. avverso esito gara Cingoli Calcio – A.S.D. Visso, del 15.9.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 26/09/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CINGOLI CALCIO A.S.D. avverso esito gara Cingoli Calcio – A.S.D. Visso, del 15.9.2007 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, la Cingoli Calcio A.S.D. ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Meschini Emiliano, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, nella stagione sportiva scorsa, come risultante dal Com. Uff. n. 167 del 28 giugno 2007 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Meschini Emiliano risulta essere stato effettivamente squalificato, nella stagione sportiva scorsa, per una gara per recidività in ammonizione - seconda infrazione in gara play-off e conseguente automatica squalifica per la gara successiva - come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 167 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso tesserato ha partecipato in posizione irregolare;  visto l’art. 17, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Cingoli Calcio A.S.D., per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Visso la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Rosi Natale, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Meschini Emiliano la squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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